zona riservata (arginatura) | Strassen-, Wasserbau
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Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 2 settembre 2025 comunicata il 2 settembre 2025 N. d'incarto VR3 25 72 Istanza Terza Camera di diritto amministrativo Composizione Righetti, presidente Parti A._____ ricorrente contro Governo del Cantone dei Grigioni convenuto e Comune C._____ convocato Oggetto zona riservata (arginatura)
2 / 3 Ritenuto in fatto e considerando in diritto che: - qualora un rimedio giuridico sia evidentemente inammissibile o evidentemente fondato o infondato, il presidente della camera competente decide, in virtù dell’art. 18 cpv. 3 della legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG; CSC 173.000) in unione all'art. 43 cpv. 3 lett. b della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), in qualità di giudice unico, - in data 6 agosto 2025 A._____ ha presentato ricorso presso il Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni avverso la pubblicazione del 17 luglio 2025 ("Entscheid des Departements für Infrastruktur, Energie und Mobilität Graubünden vom 17. Juli 2025") del decreto governativo del 17 giugno 2025 relativo alla zona riservata per sistemazioni di corsi d'acqua riguardante l'arginatura del B._____ a C._____, - conformemente all'art. 74 cpv. 1 e 3 LGA, l'autorità può pretendere dalla parte ricorrente un anticipo delle spese. Se nonostante comminatoria delle conseguenze del ritardo la parte non versa l'anticipo delle spese entro questo termine, non si deve entrare nel merito del ricorso, - con disposizione ordinatoria del 12 agosto 2025, a A._____ è stato richiesto il versamento di un anticipo di CHF 3'000.00 entro il 27 agosto 2025, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento, il Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni non sarebbe entrato nel merito del ricorso, - entro il termine assegnato, non è stato versato l'anticipo richiesto, - pertanto il Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni non entra nel merito del ricorso, che va ritenuto manifestamente inammissibile (v. sentenza del Tribunale federale 5A_708/2015 del 22 ottobre 2015), - per la presente procedura si giustifica prelevare una tassa di Stato di CHF 200.00, che, considerato il mancato versamento dell'anticipo spese, viene posta a carico di A._____ (art. 73 cpv. 1 LGA), - non vengono corrisposte indennità.
3 / 3 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali: – una tassa di Stato di CHF 200.00 – e le spese di cancelleria di CHF 117.00 totale CHF 317.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 3. Non vengono corrisposte indennità. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazione]